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Solo la trascrizione presso il Registro delle Imprese di una nuova ripartizione delle quote sociali rende opponibile la modifica stessa all’Amministrazione finanziaria e fa decadere l’accertamento in capo al socio di una società di persone, a cui deve essere sempre imputato pro quota il reddito della società stessa.
Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3946 del 21 Febbraio 2011.